Con riferimento all’adozione del PII in oggetto, avvenuta in Consiglio Comunale il 20 dicembre 2007, Legambiente, in qualità di associazione di cui al punto “v” del comma 1 dell’art. 5 del DLgs
152/06, ritiene di dover far presente che la procedura seguita non appare rispettare né lo spirito né i contenuti delle norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
In data 16 aprile 2008 abbiamo verificato che:
- sul sito internet del Comune appariva solo l’avviso di avvio del procedimento (peraltro con una strana anomalia per un atto pubblico, cioè senza numero di protocollo e senza alcuna data né
di emanazione, né di convocazione della conferenza di esclusione);
- sul sito internet del Comune non vi era “depositata” la documentazione relativa, contrariamente a quanto previsto dalle norme nazionali e regionali, non consentendo in tal modo una corretta
partecipazione, principio base di tutta la normativa sulla VAS dalla lr 12/05 ad oggi.;
- Legambiente, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 394, quale associazione d’interesse ambientale e quindi con diritto, ai sensi dell’art.
5 del DLgs. 152/96, di partecipare alla conferenza di valutazione o esclusione con un proprio rappresentante, non era stata invitata.
Con una nota, inviata per posta elettronica, abbiamo fatto presente quanto sopra ed in data 17 aprile abbiamo ricevuto, sempre per posta elettronica, la lettera (anche questa senza numero di proto
collo e data) d’invito alla Conferenza di esclusione VAS per il 22 aprile 2008, in cui compariva anche la nostra Associazione tra i destinatari. Sempre per posta elettronica ci è pervenuta copia
della deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 4 marzo 2008, da cui non risulta che Legambiente sia stata ricompresa tra le strutture o gli enti da invitare nel procedimento VAS, né che sia stato
individuato un percorso per la partecipazione del pubblico.
La VAS si caratterizza in particolare come procedura che accompagna sin dal suo inizio la formulazione di un piano/programma e comunque precede ogni decisione, in ottemperanza a quanto previsto
dall’articolo 4, comma 1 della Direttiva 2001/42/CE: ”La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente
alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa”.
Nel caso in oggetto sembra che il piano sia stato adottato con DCC n. 61 del 20 dicembre 2007, prima quindi di qualunque procedura di VAS, conferenza di valutazione o di esclusione.
Tutto ciò premesso,
- visto il DLgs 152/06, artt. 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 sexies, 7, 9, 29, ed i commi 3 e 4 a) dell’art. 4, i commi 1 e 3 dell’art. 13, nonché in particolare gli “Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi” della Regione Lombardia, approvati con DCR 13.3.2007 (richiamati anche dalla DCC n. 61/07 del Comune di San Genesio ed Uniti), che al punto 5.6 e al
punto 5.8 rispettivamente recitano: “La VAS costituisce per i P/P parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione”, “Il procedimento di VAS, contestuale al processo di formazione
del P/P e anteriormente alla sua adozione, è avviato, con atto formale reso pubblico, dall’autorità procedente, mediante pubblicazione di apposito avviso sul BURL…..”;
- preso atto:
- che nel nostro ordinamento esiste la disciplina legislativa dell’istituto dell’annullamento d’ufficio, introdotta dall’art. 1, comma 136, della legge 30.12.2004, n. 311, così come
modificata dalla legge 11.2.2005, n. 15;
- che questi interventi legislativi sono tesi a modificare il rapporto Stato-Cittadini;
- che elemento necessario per poter procedere all’annullamento dell’atto è, in primo luogo, l’interesse pubblico;
- che risponde all’interesse pubblico l’annullamento d’ufficio improntato a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché di “proporzionalità” dell’azione ammini
strativa, sancito dai “principi del diritto comunitario”, consolidati anche nella giurisprudenza italiana,
si chiede al Comune di San Genesio ed Uniti
di annullare d’ufficio la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 dell’11.2.2008 e di riprendere la procedura come previsto dalle norme sopra citate in materia di Valutazione Ambientale Strategica.
Pavia 21 aprile 2008