Allegato 13 - Comune di Bressana
Oggetto: Procedimento relativo alla verifica di esclusione dalla VAS della Variante di PRG per nuovo Insediamento di Logistica, strada provinciale 12, presentato dalla Società “V.I.P. S.P.A.”
Con riferimento all’intervento in oggetto come Associazione abbiamo cercato, così come in altri recenti casi, di tenere un atteggiamento non pregiudiziale, avendo come obiettivo il perseguimento dei principi generali sanciti dalla parte prima del Dgsl. 152/06.
Dobbiamo però constatare che, come è avvenuto per il PII “Borgo Scavi”, i nostri contributi non hanno portato ad un confronto reale, soprattutto nel merito. L’impressione che abbiamo è che anche questo intervento sia già deciso, che gli adempimenti normativi siano solo un “fastidio burocratico” da ridurre il più possibile nel tempo e nei contenuti. Ci risulta pertanto difficile capire come in questo modo si possa costruire quella “partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni” richiesta dalla l.r. 12/05, che “permetta al cittadino, come ai diversi attori sociali di svolgere un ruolo costruttivo e di dare un contributo propositivo” (DGR 1681/07).
Inviamo comunque il nostro contributo, sperando che possa servire alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale, nella speranza che si attui quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3-quater del Dlgs. 152/06: “anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di priori taria considerazione”.
In merito alla proposta di esclusione dalla VAS, visto che:
Si fa presente quanto segue:
  1. la procedura SUAP è iniziata, a quanto si legge nella DGC n. 56/08, in data 28/3/06 (P.G. n. 5859) e quindi circa un anno dopo l’entrata in vigore della l.r. 12/05;
  2. lo SUAP di Broni aveva convocato la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 5 DPR 447/98 in data 21 luglio 2006;
  3. la procedura SUAP ha delle scadenze precise e doveva essere conclusa entro i tempi previsti dal citato DPR 447/98;
  4. quando la procedura SUAP è stata “ripresa” (24.4.08) erano pienamente in vigore sia il Dlgs. 152/06 che la DGR 6420/07;
  5. Nel sito internet del Comune alla data odierna non compare alcun adempimento relativo DPR 447/98, ad esempio quanto previsto all’art. 3 comma 2;
  6. nella relazione di sintesi che compare sul sito internet del Comune di Bressana, a pag. 3, anche per giustificare la procedura di esclusione dalla VAS, si fa riferimento ai paragrafi 2 degli artt. 5 e 11 della direttiva 2001/42/CE. Oltre a quanto precisato al precedente punto 3), relativamente alla “fase in cui si trova l’iter decisionale” della pratica, si fa presente che vi sono note voli differenze di contenuto nelle finalità delle procedure previste ai punti a) e b) del comma 4 dell’art. 4 del Dlgs. 152/06. Inoltre sia con comunicazioni scritte, che nella conferenza di servi zi del 24.5.08, sono emersi ulteriori aspetti ambientali che non sono stati presi in considerazione da alcuna valutazione. In sostanza quindi, visti anche gli art. 3-ter e 3-quater del Dlgs. 152/0 6, riteniamo che il contenuto dei paragrafi 2 degli artt. 5 e 11 della direttiva 2001/42/CE, richiamati dalla relazione di sintesi, avrebbe dovuto portare ad utilizzare i documenti delle valuta zioni già effettuate completandoli con quanto richiesto dal Rapporto Ambientale, all’interno di una procedura VAS, come ben sintetizzato nell’allegato 2 – schema X2 della DGR n. 6420 del 27.12.2007. Sul principio di non duplicazione di cui all’art. 9 della Direttiva 42/2001/CE (e quindi agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del DLgs 152/06 come corretto dal DLgs 4/08, nei quali si stabilisce che «la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni») si è discusso anche in sede di Conferenza di Servizi del 24/4/08. Vorremmo quindi precisare che per la nostra interpretazione, l’obiettivo delle norme citate è soprattutto rivolto a far sì che, in caso di più piani e programmi gerarchicamente ordinati, si dovrà tener conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per i piani e programmi sovraordinati, nonché di quelle che potranno meglio essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio;
  7. nella citata DGC n. 56/08 si ricorda il DDG Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n. 593 del 29/5/06 che ha sancito l’esclusione dalla VIA dell’intervento condizionandola ad alcune prescrizioni. Ma proprio il citato DDG, inerente naturalmente un progetto e non una variante, è importante per capire che la variante in oggetto deve essere soggetta a VAS. Infatti la procedura applicata ricade in quanto previsto dall’art. 1 comma 6 e art. 10 del DPR 12/4/96, trattandosi di tipologia progettuale compresa sia in quanto previsto al punto 7, lett. e) dell’allegato B del DPR 12/4/96, sia in quanto previsto all’allegato II [punto 10, lett. c)] alla Direttiva 97/11/CE. Queste tipologie di progetto sono sostanzialmente riprese dagli allegati II, III e IV del Dlgs. 152/06, per le cui variant il comma 2, punto a) dell’art. 6, prevede che venga effettuata la VAS. Previsione a nostro avviso ulteriormente rafforzata da quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 6;
  8. il comma 2, punto b) dell’art. 6 del Dlgs. 152/06, prevede che venga effettuata la VAS sulle varianti per cui si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 8/9/97, n. 357, ed in effetti gli stessi proponenti avevano ritenuto che la valutazione d’incidenza fosse necessaria ed è stata effettuata;
  9. il comma 3, dell’art. 6, del Dlgs. 152/06 prevede che “per i piani ed i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni dell’art. 12”. L’area in variante di PRG che verrebbe trasformata da are agricola in area produttiva ammonta a 227.792 mq., quindi non può certo, pur in assenza di criteri regionali, rientrare tra le “piccole aree” e l’utilizzo che ne viene fatto ha certo impatti significativi sull’ambiente.
  10. Se ci fosse bisogno di altre ragioni per sostenere che la variante non rientra tra quelle previste dal citato comma 3 dell’art. 6 del Dlgs. 152/06, basterebbe ricordare che:
    1. l’area della variante rappresenta una superficie sicuramente di notevoli dimensioni anche in valori assoluti ed il Comune non ha nemmeno iniziato una procedura VAS del PGT;
    2. la variante costituisce un aumento del 26% delle aree produttive previste dal PRG di Bressana Bottarone, che porterebbe la percentuale della superficie produttiva prevista dallo strumento urbanistico sul totale del territorio comunale, dal 6,7 % (la media provinciale è del 1,5%) all’ 8,36%;
    3. la determinazione del Dirigente del Settore Faunistico Naturalistico ha formulato le condizioni affinchè non vi siano significative incidenze negative sulla Garzaia della Roggia Torbida, riconoscendo di fatto che se non venissero rispettate le indicazioni formulate vi sarebbe un’incidenza negativa;
    4. il DDG Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n. 593 del 29/5/06, che ha sancito l’esclusione dalla VIA, così come il parere Arpa in data 22/6/06, prot. 88178, hanno formulato prescrizioni alcune delle quali ricadono a pieno titolo nell’allegato I al Dlgs. 152/06 e che la procedura VAS può naturalmente sviluppare meglio;
    5. l’importanza dell’area, anche a livello sovra comunale, è dimostrata dal fatto che la superficie lorda di pavimento relativa alla sola variante di PRG supera di gran lunga (rappresenta infatti oltre il doppio) le dimensioni che l’art. 17 del PTCP individua come soglia per la valenza sovracomunale;
    6. traffico previsto: nella relazione tecnica dell’intervento di cui sopra, come ribadito in conferenza di servizi del 24/4/08, si prevede un traffico pesante da 23 a 32 veicoli al giorno (ingresso+uscita), più naturalmente il traffico leggero. Questo dato è stato ottenuto ipotizzando una movimentazione merci (in/out) pari a 10kg/mq giorno escludendo di movimentare merci deperibi li, per cui il traffico veicolare è molto più intenso (ad es. Esselunga di Pioltello movimenta 900 camion al giorno). La stima naturalmente è fatta su ipotesi ancora abbastanza indefinite, in quanto come si legge a pag. 4 della relazione sul traffico (2005 !!!), “…gli elementi di valutazione del traffico indotto allo stato attuale del progetto possono essere stimati in via ipotetica, in quanto il progetto edilizio non trova ancora un risvolto concreto nelle ipotesi gestionali e l’offerta degli operatori sarà comunque aperta….” (frase che per uno sportello unico suona un po’ strana…). Sempre nella relazione si parla poi di un uso “prevalente” di camion da 32 tonnellate ed è appunto questa tipologia di vettore ad essere utilizzata come unità di misura per la stima del traffico veicolare. Fino ad oggi, dunque, si è preso a riferimento come scenario prudenziale quello che prevede un traffico max di 32 vettori con portata superiore alle 32 tonnellate. Ricordiamo però a tal proposito che l’ipotesi di uso prevalente di questi mezzi non significa uso esclusivo e dunque sarebbe più cautelativo – a nostro avviso – utilizzare anche altre tipologie di vettore per stimare il possibile impatto viabilistico, anche alla luce di quanto riportato sopra tra virgolette circa la scarsa definibilità del progetto industriale. Quanto poi alla stima dei 32 camion brevemente citiamo invece dei dati provenienti dal calcolo della movimentazione merci basato sulla media che caratterizza le logistiche lombarde ed è frutto del Censimento (riferito a 50 impianti ) effettuato dalla Regione Lombardia nel 2003. Considerando le logistiche lombarde con superficie coperta di almeno 5.000 mq, si ottiene (sulla base di 300 giorni lavorativi/anno) un valore di 15,3 kg/mq. giorno, dove per mq. si intende superficie coperta. Il calcolo è riferito a 50 impianti in esercizio in Lombardia nel 2003. Il dato di 15,3 kg/mq. giorno è quindi superiore del 50% rispetto ai 10 kg/mq.giorno su cui si basa il calcolo del traffico di 32 camion per la logistica VIP ed è ottenuto senza considerare le logistiche che movimentano merci deperibili e comprende invece quelle che trattano prodotti informatici ed elettronici (che generano poco traffico e hanno tempi di giacenza lunghi). Nell’elenco degli impianti censiti dalla Regione Lombardia nel 2003 non manca quella già allora esistente a Bressana Bottarone; sulla base dei dati contenuti nel censimento regionale, la logistica di Bressana faceva registrare, a quella data, una movimentazione merci di poco inferiore al già citato valore medio regionale di 15,3 kg/mq.giorno. I volontari delle Associazioni hanno allora eseguito, sperimentalmente, alcune rilevazioni, in giorni ed orari diversi della settimana, nella seconda metà dello scorso giugno 2008. La media, riferita alla sede centrale della logistica, già in esercizio nel 2003, è stata di 20 camion/ora (senza considerare i furgoni). Teniamo a precisare che si tratta dei soli mezzi in ingresso; non aggiungiamo altro….
  11. Sia che si faccia riferimento, per la pianificazione del territorio alla DGR 49509/2000 o alla DGR 1681/05, la trasformazione delle aree agricole è oggetto di particolari attenzioni, indirizzi e procedure, che non sono sviluppate né nel progetto presentato, nè nel documento di screening, né nelle precedenti “valutazioni” effettuate;
  12. Il DDG Agricoltura 19659/02 ed il documento “Linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale” (Regione Lombardia – 2003) prevedono una serie di criteri e di metodi per la trasformazione del territorio agricolo, che non trova riscontro nei documenti elaborati per la variante urbanistica in oggetto.
Riteniamo, per quanto sopra esposto, che non sussistano i presupposti perché l’Autorità Competente assuma la decisione di esclusione della variante in oggetto dalla procedura VAS.
Si chiede quindi di procedere al formale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, di cui alla Direttiva 2001/42/CE, della variante in oggetto ed aggiungiamo che non riusciremmo a comprendere come, a fronte di un intervento così impattante per il territorio e l’ambiente, l’Amministrazione Comunale possa pensare di non cautelarsi, per tanti aspetti, rinunciando ad appli care compiutamente la VAS.
Distinti saluti
Pavia 25 agosto 2008